Legge Regionale 30 novembre 1961, n. 16
Opzione del personale comandato a favore della Amministrazione regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
L’Amministrazione regionale è tenuta a pronunciarsi sulle richieste entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al precedente comma.
I comandati che si avvalgono di detta facoltà e nei confronti dei quali l’Amministrazione regionale si pronuncia affermativamente, saranno assunti negli istituendi ruoli regionali entro i limiti della carriera corrispondente, con due qualifiche superiori a quella da ciascuno di essi rivestita nell’Amministrazione di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.
I comandati non appartenenti a carriera corrispondente al titolo di studio posseduto e quelli non di ruolo saranno, invece, inquadrati nella carriera competente degli istituendi ruoli regionali, con due qualifiche superiori a quella corrispondente al coefficiente del trattamento economico goduto nelle Amministrazioni di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge e, in mancanza, partendo dalla qualifica iniziale.
Il passaggio del personale comandato all’Amministrazione regionale ha luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.
Art.2
Art.3
Ai fini della liquidazione della pensione e del trattamento di quiescenza, i rapporti finanziari conseguenti al passaggio alla Regione di tale personale vengono regolati con successivi accordi tra le Amministrazioni di provenienza, gli Istituti o le Casse di previdenza e la Regione.
Art.4
Art.5
Art.6
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 9 gennaio 1962.
Corrias